21 luglio 2011

CONTENUTO:

complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, compresi quadri, oggetti d’arte, argenteria, tappeti, arazzi e sculture; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia; apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quanto serve per uso di casa e personale; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; mobilio, attrezzature, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature, cancelleria e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione; se l’abitazione non fa parte di un Condominio, sono compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, attrezzature sportive e per il gioco.
Non sono compresi nell’assicurazione, salvo quando espressamente inseriti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all’ufficio;

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