20 luglio 2011

Convenzione Professionisti in Area Medica

La compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne l'assicurato da ogni pregiudizio economico quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’ attività professionale assicurata. La garanzia comprende la colpa grave dell'assicurato.
L’assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Condividi:

IN EVIDENZA

Guidare all’estero

Il periodo delle vacanze si avvicina e sono in molti a desiderare un lungo viaggio lasciandosi semplicemente portare dalle ruote della propria auto.
..   [Dettaglio]

Lettera

Parcheggio custodito danno risarcito

GENTILE CLIENTE
Mi permetto di segnalarti che sono disponibile ad illustrarti i prodotti tutela legale presso i nostri uffici siamo disponibili prev..   [Dettaglio]

Norme di circolazione anche per i ciclisti

La bicicletta č definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazi..   [Dettaglio]

Mediazione:

Istruzioni per l'uso

L’istituto della mediazione č ormai entrato a far parte dell’ordinamento giuridico italiano ed č quindi oggi utilizzabile per la risoluzione delle con..   [Dettaglio]